in allegato il comunicato della Corte di Giustizia Europea, con il quale si annuncia che l’avvocato generale Bobek ha reso note le sue conclusioni nella causa C111/16 relativa al ricorso incidentale sollevato dal giudice penale italiano in merito alla coltivazione illegale di OGM da parte di Fidenato e a.

 

Secondo quanto si legge, gli Stati membri possono adottare misure di emergenza riguardanti gli OGM solo se siano in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione di rischio manifesto e grave per la salute umana, per la salute degli animali e per l’ambiente, come previsto all’articolo 34 del regolamento UE relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Regolamento (CE) n. 1829/2003).

Il principio di precauzione autorizza gli Stati membri ad adottare misure di emergenza al fine di scongiurare rischi per la salute umana che non sono stati ancora pienamente identificati o compresi in ragione di una situazione di incertezza sul piano scientifico. Tuttavia, l’avvocato generale ritiene che tale principio generale non modifichi le condizioni chiaramente fissate dal più specifico articolo 34, che ne rappresenta l’espressione concreta.

Non ha nessuna influenza, secondo l’avvocato generale, il fatto che nel 2015 la normativa sugli OGM sia stata modificata a livello UE.

 

Per completezza di informazione, si precisa che le conclusioni dell’Avvocato Generale non sono vincolanti per la Corte. Rappresentano una proposta avanzata ai giudici, che ora inizieranno a valutare questa causa.