Secondo l’art. 34 del nuovo Codice:
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare …
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6.
…
Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d’asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l’intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali quali:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
b) … ;
c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l’aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d’asta indicato al comma 2. …
Tale ultima previsione è stata attuata con altro decreto con la stessa data recante Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri mini mi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.
Con il Decreto del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2016 è stata effettuata quindi la «Determinazione dei punteggi premianti per l’andamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano».
In particolare è stato definito un incremento pari almeno al 5% del punteggio tecnico «Ai progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche».
Vengono poi inseriti nuovi obblighi per «Il progettista» che «deve dichiarare se tale materiale o manufatto sia o meno utilizzato al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d’uso degli immobili oggetto di gara, e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:
– la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
– l’attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.»
Previsto un analogo incremento punteggio pari al 5% del punteggio tecnico per gli Articoli per l’arredo urbano con maggiore contenuto di materiale riciclato laddove abbiano una percentuale di tali materiali compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene.
In tal caso «Per la verifica della conformità valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformità previsti nella corrispondente specifica tecnica.» ma «L’offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare: – la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; – l’attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.»