La Commissione Interpelli de Ministero del Lavoro, rispondendo all’Interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008” precisa:
Nella normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30 gennaio 2015), «si evidenzia che per ‘assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)’ deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”. E «se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un ‘DURC irregolare’ non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Ne consegue che il DURC, essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, non può essere emesso in caso di irregolarità», «mentre in caso di ‘assenza di regolarità’ nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per ha regolarizzazione, all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC».
In merito al secondo quesito postole, la Commissione ritiene necessario che «l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa».