Il termine per esercitare il diritto di opzione per l’invio dei dati delle fatture attive e passive, anche attraverso la fatturazione elettronica, e per l’invio dei corrispettivi ai sensi del D.Lgs 127/2015, è stato spostato al 31 marzo 2017, come richiesto dalla CNA (cfr Prov. Agenzia Entrate del 1° dicembre 2016).
Inoltre, con lo stesso provvedimento, è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti che eserciteranno l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.
Nei giorni scorsi è stata mandata una Mail veloce all’Agenzia delle Entrate per sottolineare che lo stretto termine del 31 dicembre 2016, per esercitare l’opzione di invio secondo le regole del DLgs 5 agosto 2015 n. 127:
• per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni anche attraverso la fatturazione elettronica (art.1, comma 3)
• dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (art.2, comma 1)
stabilita dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrare 28 ottobre 2016 nn.182017 e 182070, non avrebbe consentito alle imprese di beneficiare delle ulteriori semplificazioni nella erogazione dei rimborsi Iva e della possibilità di beneficiare della riduzione di due anni del periodo di prescrizione per l’accertamento (in caso di ulteriore opzione per la tracciabilità dei compensi), legati esclusivamente all’esercizio dell’opzione.
Nella mail si è sottolineato che l’innovativa possibilità di trasmissione telematica dei dati citati, debba essere oggetto di attenta analisi da parte dei contribuenti che dovranno valutare anche le relative implicazioni che, ad esempio, vincolano l’opzione del contribuente per un quinquiennio.
Inoltre il ravvicinato termine per l’esercizio dell’opzione non avrebbe consentito di effettuare attente valutazioni, tenuto altresì conto della conseguente innovazione anche nei rapporti con i consulenti e nell’organizzazione della relativa gestione contabile ed amministrativa che sarà inevitabilmente da adattare alle nuove modalità tecniche stabilite nei Provvedimenti.
SI è sottolineato che “la scelta dell’opzione per l’invio dei dati si interseca con le valutazioni che le imprese si troveranno a dover fare con riferimento alla scelta del regime contabile più appropriato alle proprie caratteristiche. Ci si riferisce, in particolare, all’IRI e al Regime di cassa per la determinazione del reddito d’impresa, le cui norme sono contenute nella Legge di Bilancio per il 2017 in corso di approvazione in Parlamento e saranno già applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017. Peraltro, proprio in ragione dell’applicazione del regime di cassa per la determinazione del reddito, è molto probabile che alcune imprese dovranno valutare l’opportunità di optare per il regime di cassa anche con riferimento alla determinazione dell’Iva dovuta ai sensi dell’articolo 32-bis del DL 83/2012.”
La risposta dell’Agenzia delle Entrate dimostra la sensibilità ed anche la consapevolezza dei sacrifici richiesti alle imprese nell’invio dei dati nonché, in questa fase, dei tempi ristretti concessi nel prendere importanti decisioni insieme ai propri intermediari.