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Confermata posizione CNA – Escluso il limite di 5.000 euro per le dichiarazioni presentate

L’introduzione delle misure restrittive all’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta, con la riduzione del limite dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro, ha sollevato problemi in merito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nell’articolo 3 del D.L. n. 50/2017, con riferimento alle dichiarazioni già presentate entro lo scorso 23 aprile prive del visto di conformità.

Come chiarito a suo tempo nella News del 4 maggio 2017 il problema è stato sollevato all’Agenzia delle Entrate che si impegnava con l’emanazione di una apposita risoluzione a far luce sulla predetta questione.

A riguardo la posizione dell’Agenzia è riportata nella risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 che risponde positivamente alle richieste di chiarimento avanzate dalla CNA.

In particolare, viene chiarito che le nuove norme hanno efficacia con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del citato decreto n. 50/2017 (c.d. manovra correttiva 2017).

Pertanto, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità, ossia il modello IVA 2017 e le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, restano validi i precedenti vincoli. Ciò comporta che non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a 15.000 euro.

Di contro, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017, ossia modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative, deve essere apposto il visto di conformità nel caso in cui si intenda procedere alla compensazione dei crediti superiori a 5.000 euro.

L’Agenzia precisa, infine, che dati i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo relativo all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici operato dalla stessa in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva, che intendono procedere alla compensazione dei crediti, inizierà solo a partire dal prossimo 1° giugno.   

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