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Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la Sentenza n.5354 del 14 giugno 2024 ha chiarito che in ordine al giudizio di integrità dell’operatore economico, la discrezionalità sulla sussistenza del grave illecito professionale idoneo a compromettere il rapporto fiduciario, è rimesso alla stazione appaltante

Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva ritenuto non sussistere alcuna valida ragione per ritenere inaffidabile l’operatore economico  aggiudicatario che non aveva dichiarato l’esistenza di un procedimento penale con applicazione di una misura cautelare a un socio che era stato amministratore e direttore tecnico, in quanto, in ogni caso, rimosso da ogni carica prima della gara.

Avverso l’aggiudicazione, proponeva ricorso al TAR Toscana la seconda classificata per ottenerne l’annullamento, che invadendo indebitamente la riserva della funzione amministrativa, si pronunciava in ordine al giudizio di integrità dell’operatore economico, accogliendo il ricorso con effetto caducatorio degli atti di gara.

Il Consiglio di Stato, è intervenuto riformando la sentenza del TAR Toscana affermando che compito dei giudici amministrativi non è stabilire se l’operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende, bensì, valutare se l’insieme del contegno tenuto dall’operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale, la cui valutazione ai fini dell’esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Consiglio di Stato, Sezione V Sentenza n.5354 del 14 giugno 2024

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