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Contabilizzazione del calore. Modifiche al D.Lgs 102/14: le norme tecniche vanno applicate senza vincoli

La X^ Commissione del Senato ha recentemente espresso il proprio parere favorevole all’atto del Governo n. 201, diretto a superare la procedura di infrazione per incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE. Nel parere, la X^ commissione suggerisce al Governo di valutare la possibilità di sostituire, all’art. 9, comma 5, l’inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alla norme UNI EN 834 e di sostituire le parole: «secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti», con le seguenti: «secondo quanto previsto dagli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B”.

In merito alla proposta di inserire un “chiaro riferimento alla UNI EN 834” la conseguenza sarebbe l’obbligo di utilizzare un’unica tipologia di prodotto ai fini della contabilizzazione indiretta (i ripartitori conformi alla norma  EN 834) e quindi il divieto di utilizzare apparecchi conformi alle norme italiane UNI 9019 relativa ai ripartitori basati sui tempi di inserzione compensati o la UNI 11388 basata sui ripartitori a grado giorno.

 

In particolare, è utile ricordare che:

  • la EN 834 non è norma armonizzata e la stessa Direttiva 2012/27/UE non la cita per nulla;
  • nella sua prima versione, il DLgs 102/14 faceva riferimento alla EN 834; a seguito di una prima modifica, questo riferimento fu giustamente eliminato e sostituito con la richiesta di utilizzo di sistemi conformi a norme tecniche, senza porre vincoli a priori sulla tecnologia da utilizzare, purchè normata;

 

“In merito poi alla proposta di riferirsi agli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B – commenta Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale CNA Installazione Impianti –  va precisato che tali standard semplicemente non esistono. L’unico riferimento legislativo comune europeo obbligatorio è la direttiva 2012/27/UE che adotta la contabilizzazione e fatturazione dei consumi effettivi in quanto strumento per conseguire la riduzione dei consumi stessi e delle emissioni inquinanti attraverso la responsabilizzazione dell’utente”.

 

Alterare la ripartizione fra consumi volontari (prelievo effettivo di calore da parte degli utenti) e dispersioni delle reti di distribuzione è contrario al principio di fatturazione in base ai consumi effettivi perché, a seconda che si ecceda in un senso o nell’altro, fa pagare nuovamente a millesimi o attribuisce iniquamente a singoli i consumi collettivi. Non è quindi un parametro che è possibile ed utile sottoporre a limite, vista anche la sua variabilità in dipendenza della tipologia di impianto e dell’utilizzo stesso dell’edificio.

Inoltre, per CNA Installazione Impianti il riferimento alla norma UNI 10200:2013, correttamente richiamata dalla legislazione vigente, va mantenuto in quanto tale norma:

  • prende in considerazione tutti i prodotti normati (contatori di calore e ripartitori);
  • prende in considerazione tutti i servizi previsti (riscaldamento ed acqua calda sanitaria);
  • prende in considerazione sia la contabilizzazione diretta che indiretta con le rispettive specificità;
  • definisce un criterio di riparto univoco e tracciabile che risponde ai requisiti fondamentali della direttiva 2012/27/UE (riferimento ai consumi effettivi, responsabilizzazione del consumo di calore, tracciabilità dei riparti e corretta informazione degli utenti) ed in stretta osservanza dei principi stabiliti dal Codice Civile;

 

Non va infine sottaciuto il fatto che da oltre due anni in migliaia di condomini italiani sono stati installati impianti di contabilizzazione conformi alla norma UNI 10200:2013. Le modifiche all’art. 9, comma 5 che la X^ Commissione della Camera suggerisce la Governo sono tra l’altro anche in contrasto con le proposte della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, che hanno condizionato l’approvazione dello Schema di D. Lgs integrativo del D. Lgs 102/2014. “Confidiamo pertanto – conclude Battipaglia – che il Governo non accolga queste richieste di modifica suggerite dalla X^ Commissione del Senato e tenga invece nella debita considerazione quanto proposto dalla Commissione Attività Produttive della Camera in merito all’importanza di prevedere, in relazione all’installazione dei sistemi di contabilizzazione dei consumi individuali, un ruolo attivo non solo dei fornitori del servizio, ma anche delle imprese del settore dell’installazione”.

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