L’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al visto di conformità e sugli adempimenti posti a carico dei CAF alla luce anche delle modifiche apportate con il DLgs 175/2014 (cd. decreto semplificazioni fiscali).

Tra i principali indirizzi forniti dall’Agenzia Entrate nella Circolare 26 febbraio 2015, n. 7/E si sottolinea che, come raccomandato dalla CNA, il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni delle imposte sui redditi diverse dal 730, così come era avvenuto per il 2013, è subordinato anche per il futuro ai soli controlli già previsti con la Circolare 25 settembre 2014 n. 28/E, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo in termini di controllo per il CAF.

Più precisamente, l’apposizione del visto implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti.

In particolare, in relazione ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i controlli implicano, oltre alla verifica della regolare tenuta della contabilità e alla rispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime con la relativa documentazione. Con riferimento proprio a tali controlli, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 25 settembre 2014 n. 28/E aveva previsto che, limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo della documentazione contabile potesse riguardare i documenti di importo superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo dei componenti negativi.

L’inciso che tale modalità organizzativa riguardasse il solo periodo d’imposta 2013, lasciava presagire un inasprimento dei controlli a carico del CAF.  L’azione tempestiva da parte di CNA nelle sedi preposte, ha consentito di ottenere la riconferma di tali limiti sui controlli dei Caf anche per il futuro.