La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 12/9/2024, ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a decorrere dal 18 settembre 2024.

Per effetto di tale decisione, da tale data variano alcune discipline che si collegano a tale tasso per determinare i relativi oneri dovuti:

  • tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi INAIL e contributi previdenziali e assistenziali;
  • tasso di interesse per la determinazione delle sanzioni civili dovute per tardivi pagamenti di premi e contributi.

L’INPS ha recepito la variazione con propria circolare, nella quale ha evidenziato anche la nuova fattispecie di ravvedimento operoso, introdotta, a decorrere dall’1/9/2024 dal Decreto PNRR, al fine di favorire l’adempimento spontaneo delle regolarizzazioni. Anche CNCE ha emesso una propria nota con riferimento agli interessi di mora dovuti alle Casse Edili/Edilcasse, a decorrere dal 18 settembre 2024.

Il tasso BCE rileva anche ai fini della determinazione del fringe benefit (beneficio in natura), in caso di prestiti concessi dai datori di lavoro ai dipendenti a un tasso agevolato. In particolare, per i prestiti concessi a tasso variabile, il TUR per la verifica e determinazione dell’eventuale fringe benefit è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata, mentre per i prestiti a tasso fisso (es. prestiti senza maturazione di interessi), il TUR da assumere per il calcolo del beneficio in natura concesso è quello vigente alla data di concessione del prestito.