Il Ministero della Salute aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19, tenendo conto della cessazione dello stato di emergenza, del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022 e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19.
1) Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le seguenti modalità:
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati prima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento;
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
2) Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 restano già vigenti (Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”): ai contatti stretti di casi positivi si applica il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Circolari del Ministero della Salute Prot. n. 37615 del 31/08/2022 e Prot. n. 19680 del 30/03/2022