Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dal decreto Rilancio, spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile. Questo è uno tra i chiarimenti sostanziali emersi dall’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate che illustra i requisiti di accesso e le modalità operative.
Superato, quindi, il dettato normativo del Cura Italia che riconosceva il credito d’imposta per il 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l’Agenzia fiscale precisa che è possibile utilizzare nell’ immediato il credito d’imposta in compensazione nel modello F24 -utilizzando il codice tributo “6920”- a condizione che sia avvenuto il pagamento del canone di locazione. E, quindi, in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.
E quanto ai soggetti ammessi? Tutti gli esercenti di attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto Rilancio. Ed ancora, gli enti non commerciali, le strutture alberghiere e agrituristiche prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Oltre che i soggetti in regime forfetario, gli imprenditori e le imprese agricole sia se determinano il reddito su base catastale, sia se producono reddito d’impresa.
Conditio sine qua non per fruire del credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi di contratti di affitto d’azienda è che gli esercenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Nel calcolo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, devono essere considerate le operazioni effettuate nei predetti mesi, fatturate e certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. Il calo del fatturato o dei corrispettivi, quindi, deve essere verificato mese per mese. Non è esclusa, perciò, la possibilità che il credito d’imposta spetti solo per uno dei mesi presi in considerazione.
Quali le modalità di utilizzo? Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nel caso in cui il credito d’imposta sia ceduto al locatore o al concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Ciò vuol dire che in questo caso è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.
Per consentire un più rapido utilizzo delle misure introdotte, l’articolo 122 del decreto Rilancio prevede che fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta può essere oggetto di cessione, anche parziale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infine, che il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi, così come si evince dal Decreto Cura Italia. Ad ogni modo, le imprese o gli esercenti di arti e professioni, che non hanno fruito di tale credito d’imposta per botteghe e negozi in relazione al mese di marzo 2020, per mancanza dei requisiti, potranno comunque fruire del credito d’imposta per le locazioni previsto da DL Rilancio.