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Crisi d’impresa, congelare le nomine “premature”

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Le Srl e le società cooperative avranno a disposizione un anno in più per adeguarsi all’obbligo di nomina dell’organo di controllo, previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il rinvio è stato disposto con la Conversione in legge del Dl 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale.

Nello specifico, al fine di allineare la suddetta nomina con la nuova decorrenza delle procedure di allerta, slittata alla fine del 2023, il termine per la designazione dell’organo di controllo è stato rinviato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

Non è la prima volta che tale termine viene ritoccato. Si ricorda, infatti, che il termine inizialmente fissato al 16 dicembre 2019 in un primo momento era stato posticipato dal Decreto Milleproroghe alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019. Successivamente, era arrivato dal Dl Rilancio lo slittamento alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020.

Molte società, quindi, hanno già proceduto a nominare il sindaco o il revisore.

Il differimento del termine per la nomina dell’organo di controllo, però, se da una parte consente la regolarizzazione delle società che non avevano ottemperato all’obbligo, dall’altra penalizza le società più ligie, costrette a corrispondere compensi professionali che potevano essere evitati.

Di conseguenza, CNA chiede che, per evitare la penalizzazione di molte imprese che hanno sostenuto oneri amministrativi non dovuti, è necessario prevedere, con norma specifica, il congelamento delle nomine già effettuate fino all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022. Questo anche per evitare inutili revoche e successivi rinnovi che comporterebbero una serie di adempimenti molto onerosi per le imprese.

 

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