Il TAR Sardegna con Sentenza n.105 del 12 febbraio 2024, confermando l’orientamento prevalente, si è pronunciato in merito all’ammissibilità del c.d. cumulo alla rinfusa, affermando la legittimità dei requisiti di partecipazione in capo ai consorzi stabili, anche per i lavori eseguiti da una consorziata esecutrice che ne sia priva.

Nella Sentenza, il Collegio, intervenendo nel merito dell’esercizio del potere di autotutela della stazione appaltante che ha consentito l’operatività del c.d. cumulo alla rinfusa, permettendo all’impresa consorziata designata per l’esecuzione dei lavori, di utilizzare il requisito di qualificazione per la categoria prevalente del proprio Consorzio e di cui era carente, pur riconoscendo la tesi restrittiva che nella vigenza del Codice 50/2016 – vigente al tempo dell’aggiudicazione – ha escluso l’applicabilità del meccanismo del cumulo alla rinfusa nell’ambito degli appalti di lavori, ha aderito al più recente orientamento maturato in seno al Consiglio di Stato, che ha valorizzato, definitivamente, la portata applicativa del nuovo art. 225. Comma 13 D.Lgs. 36/2023, che chiarisce in merito ai criteri applicabili in via transitoria ai Consorzi e dunque, nel senso di consentire ai consorzi stabili di far ricorso in modo generalizzato al c.d. cumulo alla rinfusa, integrando i requisiti previsti dalle leggi speciali mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate non esecutrici.

Ancora, richiama il Collegio ulteriori pronunce del Consiglio di Stato di recente emanazione nelle quali si afferma che la designata, anche se priva dei requisiti di qualificazione, potendo usufruire delle risorse del consorzio, può eseguire l’appalto, avendo tutte le risorse necessarie a farlo, poiché usufruisce di quelle del consorzio, qualificato e direttamente obbligato nei confronti della stazione appaltante anche se in solido con l’esecutrice.

Infine, il Collegio ha escluso la sussistenza di profili di illegittimità Costituzionale dell’art. 225 del Codice 36/2023 sotto il profilo dell’eccesso di delega, in quanto disposizione volta alla razionalizzazione e coordinamento delle norme e della loro interpretazione tra vecchia e nuova disciplina.

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