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Dal 1° gennaio in vigore le nuove soglie Ue per l’aggiudicazione

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 dicembre 2017 sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE) 2017/2364, (UE) 2017/2365, (UE) 2017/2366 e (UE) 2017/2367, che modificano dal 1° gennaio 2018 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/25/UE, 2014/24/UE, 2014/23/UE e 2009/81/UE.

Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti dal 1° gennaio 2018 le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 sono le seguenti:

A) appalti nei settori ordinari e concessioni

a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;

c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

 

B) appalti nei settori speciali

a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

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