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Dalla Cassazione Penale un utile approfondimento sul tema della valutazione dei rischi e dell’individuazione delle misure di prevenzione

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La sentenza n. 19030/2017 fornisce alcune indicazioni in merito all’applicazione della normativa del D.lgs. n.81/2008 in materia di valutazione dei rischi. Anche se il caso di specie attiene ad un incidente legato all’uso, anzi alla manutenzione, di un macchinario, la corte esplicita alcuni principi generali a cui è bene attenersi nell’ambito della propria attività. La condotta del datore di lavoro è stata censurata in ordine all’omessa valutazione del rischio relativo alla manutenzione e messa a punto di un macchinario e soprattutto all’omesso aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica.

Questo l’orientamento della Corte: «la normativa … pone a carico del datore di lavoro l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori» l’incompleta valutazione determina una deviazione dal dovere suddetto, che integra un’omissione penalmente rilevante.

Anche «ove i rischi siano stati tutti valutati ma ne sia scaturita una carente individuazione delle misure, ancora può parlarsi di omissione della valutazione, perché essa non è costituita soltanto dal rilevamento, dall’analisi e dalla ponderazione dei rischi ma anche dalla concretizzazione del giudizio sul rischio nel modo di essere dell’organizzazione produttiva: quindi dall’individuazione delle misure di prevenzione necessarie. »

La Cassazione ha quindi confermato che «integra l’omissione della valutazione la mancata analisi delle due criticità sopra descritte e comunque la mancata individuazione e quindi la mancata adozione delle misure prevenzionistiche idonee ad eliminare il rischio …».

 

Sul punto vedi anche la nota negli Approfondimenti giuridici del sito Ambiente e Lavoro

 

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