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Dalla Commissione Europea un nuovo altolà all’Italia sui pagamenti ritardati negli appalti

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Con un scarno passaggio inserito sotto la voce Late payments al punto 3 della Scheda informativa sul Pacchetto delle violazioni di luglio – Parte 2: altre lettere di avviso formale, la Commissione Europea ha annunciato di aver deciso di inviare all’Italia una lettera di notifica riguardante una nuova normativa nazionale (si tratta del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il c.d. correttivo al nuovo Codice appalti -D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50-) che pare estendere sistematicamente i tempi di pagamento delle fatture nelle opere pubbliche a 45 giorni.

La norma incriminata è l’Art. 113-bis  (Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti), in vigore dal 20 maggio 2017, che prevede:

«1.   Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

2.   I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3.  All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.»

Secondo la Commissione UE tale disposizione sembra contrastare con la direttiva sui ritardi di pagamenti (direttiva 2011/7/UE) che impone alle autorità pubbliche di pagare le merci ed i servizi che acquistano all’esterno entro 30 giorni, e, solo eccezionalmente, entro 60 giorni.

La lettera di messa in mora, che fa seguito alla precedente iniziativa dello scorso febbraio (v. Unione Europea – La Commissione europea minaccia provvedimenti sui ritardi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni verso 4 Stati, tra cui l’Italia), rappresenta il primo passo per l’avvio di una procedura di infrazione; l’Italia ha ora due mesi per rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione.

 

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