Il decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 interviene nuovamente in materia di Superbonus, ma più in generale nelle agevolazioni fiscali per il settore edilizio, escludendo la possibilità di regolarizzare le comunicazioni non eseguite tempestivamente all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, nonché delle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
In particolare, l’articolo 2 del D.L. n. 39/2024 esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che, fino al 15 ottobre 2024, avrebbe consentito, con il pagamento della sanzione minima di 250 euro, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Per effetto di tale nuova disposizione, la data ultima per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito relative ai bonus edilizi per le spese sostenute nel 2023 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 è il 4 aprile 2024 (termine così prorogato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 53159 del 21 febbraio 2024).
Come si legge nel comunicato stampa n. 75/2024 del Governo, tale intervento viene stabilito al fine di acquisire, alla scadenza del 4 aprile 2024, l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate.
Per la stessa finalità, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle predette opzioni relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024 (art. 2, comma 2, del presente decreto).
A cura del Dipartimento politiche fiscali CNA