Il decreto legge 29 marzo 2024, n. 39/2024, entrato in vigore lo scorso 30 marzo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce ulteriori novità in materia di Superbonus e di altre agevolazioni fiscali previste nel settore delle ristrutturazioni edilizie, disciplinate dal D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), modificato da ultimo dal D.L. n. 212/2023.
In particolare, l’articolo 1 del presente decreto elimina la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per le residue fattispecie ancora vigenti dopo il blocco previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 11/2023 (c.d. Blocca Cessioni).
Inoltre, per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal citato D.L. n. 11/2023, la possibilità di esercitare tali opzioni è subordinata all’ulteriore condizione che al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del presente decreto) siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati (art. 1, comma 5, D.L. n. 39/2024).
La predetta disposizione opera nei confronti di:
- interventi agevolabili con il Superbonus riguardanti i Condomini e Mini condomini in mono proprietà (art. 2, co. 2, D.L. n. 11/2023), qualora in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la CILA e adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori (condomini);
- interventi di demolizione e ricostruzione, qualora in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- interventi agevolabili con i bonus ordinari (bonus ristrutturazione, ecobonus, sisma bonus) (art. 2, co. 3, D.L. n. 11/2023), qualora in data antecedente al 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario.
Nessuna modifica è, invece, intervenuta per il Sisma bonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, D.L. n. 63/2013), per il bonus al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (art. 16-bis, co. 3, D.P.R. n. 917/1986) e per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni (art. 16-bis, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986).
Per tali interventi, dunque, si potrà continuare ad optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura se, sempre alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo dell’intervento.
Per illustrare tutte le eccezioni specifiche e i criteri applicabili agli interventi edilizi per i quali è ancora possibile esercitare l’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 39/2024, si riporta la tabella allegata.
A cura del Dipartimento politiche fiscali CNA