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Decreto cd. “Agricoltura” – legge di conversione: novità di interesse anche per il settore edile

Justice. Judge hammer on the table

Il decreto-legge, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 16/5/2024, è stato convertito in legge con modificazioni.

La legge di conversione, in vigore dal 14/7/2024, ha introdotto importanti misure in tema di ammortizzatori sociali che operano anche per il settore edile e, relativamente alle quali, si attendono ora le istruzioni operative INPS: al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dall’1/7/2024 al 31/12/2024, relativamente a interventi determinati da Eventi Oggettivamente Non Evitabili (EONE), richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e del settore lapideo, non sono considerate ai fini del limite di durata delle 52 settimane di CIGO. Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi di questa disposizione sono esonerate dal versamento del contributo addizionale. La misura agevolativa opera nei limiti delle risorse stanziate, il cui monitoraggio è affidato all’INPS.

In tema di verifica dei fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale e, in particolare, in merito all’autorizzazione ad accedere alle banche dati dell’INPS da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e della Guardia di Finanza, vengono introdotte le seguenti modifiche:

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