Edilizia scolastica. CNA Pesaro: “Dare priorità alle imprese del territorio”

Il Decreto recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 8/05/2024. Il Decreto-legge si pone in attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, definendo il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l’attuazione e ad incrementare l’efficienza della politica di coesione  europea, periodo di programmazione 2021-2027.

Il Decreto contiene molteplici misure di interesse per le imprese, tra le quali si possono evidenziare le seguenti:

  • Verifica della congruità della manodopera nei lavori edili:
    1. nell’ambito degli appalti privati, viene introdotta la figura del Direttore dei lavori oltre al Committente, nel caso non sia stato nominato il Direttore dei lavori, quale responsabile della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera da effettuarsi prima del saldo finale dei lavori;
    2. nell’ambito degli appalti pubblici viene eliminato il riferimento al valore complessivo dell’opera pari o superiore a € 150.000 quale parametro di riferimento per la stazione appaltante ai fini della valutazione della performance del responsabile del progetto nel caso in cui, in assenza di esito positivo della verifica della congruità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, lo stesso abbia proceduto al versamento del saldo finale dei lavori.
    3. negli appalti privati la soglia del valore complessivo dell’opera viene modificata e passa da un importo pari o superiore a € 500.000 ad un importo pari o superiore a € 70.000 ai fini dell’obbligo di acquisizione dell’attestazione di congruità prima del versamento del saldo finale, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del Committente stesso, in mancanza di nomina. Oltre al Committente, viene estesa anche al Direttore dei lavori, nel caso in cui questo sia stato nominato, la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 nel caso in cui sia stato versato il saldo lavori in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori.