Dopo la concessione della proroga al 1° aprile 2019 del termine di trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, conclusi nel 2018, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia, resta ancora aperta interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate in merito alla valenza della comunicazione degli stessi dati al portale Enea ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale del 50%.
A riguardo si precisa che la legge di bilancio 2018 (cfr. art. 1, comma 3, lett. b), n. 4, L. n. 205/2017) ha disposto anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia l’invio telematico dei dati al portale Enea, in analogia a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione energetica, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli stessi interventi.
Dalla lettura della citata norma si evince, a nostro avviso, che la comunicazione all’Enea non è vincolante ai fini del diritto alla detrazione fiscale in quanto l’obiettivo di base risiede nella mera contabilizzazione dei risparmi energetici realizzati a seguito degli interventi effettuati.
L’interlocuzione aperta con l’Agenzia delle Entrate vuole dunque eliminare ogni dubbio in merito all’obbligatorietà della comunicazione dei dati all’Enea ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale del 50%.
In attesa di conoscere la posizione ufficiale dell’Agenzia, come anticipato nella precedente notizia dello scorso 12 dicembre 2018, riteniamo necessario procedere comunque all’invio dei dati al portale Enea usufruendo dei margini temporali più ampi per effetto della proroga al 1° aprile 2019.