GAZZETTA UFFICIALE n. 288 del 10 dicembre 2016
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Entrata in vigore: 12/01/2017)
Il vino come Patrimonio culturale nazionale, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
Ambito di applicazione
La presente legge reca le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché’ al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016. La presente legge reca altresì le norme nazionali per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino, per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine e per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché’ delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.
Norme transitorie
1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui alla presente legge, comprese quelle previste nei relativi decreti attuativi, sono presentate in forma scritta e debitamente compilate in modo esatto, completo e leggibile.
2. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato:
a) le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto che effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare dell’impresa individuale, sia quale responsabile legale della persona giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa, la partita IVA dell’impresa individuale o della società in nome della quale e’ effettuata la presentazione.
3. Fino alla realizzazione delle specifiche funzionalità nell’ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate tramite consegna a mano, telegramma, telefax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle istanze, dichiarazioni o comunicazioni avviene in duplice copia, una delle quali e’ restituita all’interessato munita del timbro di accettazione dell’ufficio territoriale ricevente.
4. Ai fini del rispetto degli specifici termini previsti per la presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni fanno fede, se consegnate a mano, a mezzo dei servizi postali o tramite telefax, la data e l’ora di ricezione presso l’ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC fanno fede la data e l’ora indicate nella ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 25, e 49, comma 2, al fine di consentire l’adeguamento delle condizioni produttive, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti prescritti dalla presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.