AGGIORNAMENTO LAVORI CAMERA
C. 3337 Cancelleri
Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata
Relatore:
Senaldi (PD)
COMMISSIONE X ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Nella seduta del 19 aprile, il Pres. Epifani ha informato che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3258 Minardo “Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant)” la quale verrà abbinata alla pdl C 3337, poiché trattano la stessa materia.
Per quanto riguarda la nuova proposta di legge C 3258, in particolare:
– l’art. 2 stabilisce i requisiti lo svolgimento dell’attività di home restaurant:
i soggetti titolari utilizzeranno per l’attività parte della loro abitazione in possesso dei requisiti igienico-sanitari per l’uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Dovranno possedere l’attestato dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Inoltre, viene specificato che l’home restaurant costituisce attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 3 della L. 287/1991 (Rilascio delle autorizzazioni)
– L’art. 3 reca gli adempimenti necessari per l’avvio dell’attività di home restaurant tra i quali la segnalazione certificata di inizio attività.
– L’art. 4 indica il regime fiscale e previdenziale per le attività di home restaurant che è quello previsto per le attività saltuarie. Nel caso in cui l’attività sia invece trasformata in abituale – al superamento di euro 10.000 di reddito annuo – i soggetti esercenti la predetta attività devono presentare la dichiarazione dei redditi, devono essere muniti di partita IVA e devono iscriversi alla gestione per gli artigiani e i commercianti istituita presso l’INPS (DPR 633/1972).
– L’art. 6 reca disposizioni in materia di regime previdenziale e fiscale. In particolare si stabilisce che per l’anno in corso all’entrata in vigore della legge e per i quattro anni successivi, per la determinazione dei contributi previdenziali di coloro che svolgono attività di home restaurant che abbiano un reddito annuo non superiore a 30.000 euro, non si applicano il reddito minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (L 233/1990) nonché il livello minimo contributivo previsto dall’ente gestore della forma di previdenza obbligatoria alla quale sono iscritti.
Le principali differenze tra il testo dell’AC 3258 Minardo e l’AC. 3337 Cancelleri, già in corso d’esame, riguardano soprattutto i seguenti punti:
– non è previsto per l’attività un limite né di stanze dell’abitazione né di coperti.
– l’attività non è più considerata saltuaria superati i 10.000 euro di reddito annui e sono indicati gli obblighi da adempiere al superamento di questa soglia.
– per i requisiti professionali richiesti, è esplicitamente richiamato l’art. 71 del D.lgs 59/2010 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali).
– è previsto un regime previdenziale e fiscale di favore per quegli esercizi non rientranti per ragioni di reddito tra gli home restaurant saltuari, ma il cui reddito non supera i 30 mila euro.
Il seguito dell’esame è stato rinviato ad altra seduta.