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Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata

CNA

AGGIORNAMENTO LAVORI CAMERA 

 

C. 3337 Cancelleri 

 

Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata

 

Relatore:

Senaldi (PD)

 

 

 

 

COMMISSIONE X ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

Nella seduta del 19 aprile,  il Pres. Epifani ha informato che  è stata assegnata alla Commissione  la proposta di legge C. 3258  Minardo “Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant)” la quale verrà abbinata alla pdl C 3337, poiché trattano  la stessa materia.

 

Per quanto riguarda la nuova proposta di legge C  3258, in particolare:

 

– l’art. 2 stabilisce i requisiti lo svolgimento dell’attività di home restaurant

i soggetti titolari utilizzeranno per l’attività parte della loro abitazione in possesso dei requisiti igienico-sanitari per l’uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Dovranno possedere l’attestato dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Inoltre, viene specificato che l’home restaurant costituisce attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  (art.  3 della L. 287/1991 (Rilascio delle autorizzazioni)

 

 – L’art. 3 reca gli adempimenti necessari per l’avvio dell’attività di home restaurant tra i quali la segnalazione certificata di inizio attività.

 

– L’art. 4 indica il regime fiscale e previdenziale per le attività di  home restaurant che è quello previsto per le attività saltuarie.  Nel caso in cui l’attività sia invece trasformata in abituale – al superamento di euro 10.000 di reddito annuo – i soggetti esercenti la predetta attività  devono presentare la dichiarazione dei redditi, devono essere muniti di partita IVA e devono iscriversi alla gestione per gli artigiani e i commercianti istituita presso l’INPS (DPR 633/1972).

 

– L’art. 6 reca disposizioni in materia di regime previdenziale e fiscale.  In particolare si stabilisce che per l’anno in corso all’entrata in vigore della   legge e per i quattro anni successivi, per la determinazione dei contributi previdenziali di coloro che svolgono attività di home restaurant che abbiano un reddito annuo non superiore a 30.000 euro, non si applicano il reddito minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali  (L 233/1990) nonché il livello minimo contributivo previsto dall’ente gestore della forma di previdenza obbligatoria alla quale sono iscritti.

 

Le principali differenze tra il testo dell’AC 3258 Minardo  e l’AC. 3337 Cancelleri, già in corso d’esame, riguardano  soprattutto i seguenti punti:

 – non è previsto per l’attività  un limite né di stanze dell’abitazione né di coperti. 

– l’attività non è più considerata saltuaria superati i 10.000 euro di reddito annui e sono indicati gli obblighi da adempiere al superamento di questa soglia.

– per i requisiti professionali richiesti, è esplicitamente richiamato l’art. 71 del D.lgs 59/2010 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali).

– è previsto un regime previdenziale e fiscale di favore per quegli esercizi non rientranti per ragioni di reddito tra gli home restaurant saltuari, ma il cui reddito non supera i 30 mila euro.

 

Il seguito dell’esame è stato rinviato ad altra seduta. 

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