AGGIORNAMENTO LAVORI CAMERA
AG 356
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Relatore:
Beni (PD)
COMMISSIONI RIUNITE II GIUSTIZIA E XII AFFARI SOCIALI
Si è concluso, il 21 dicembre, l’esame dell’atto del Governo in oggetto, predisposto ai sensi della Legge di delegazione Europea, secondo semestre 2013.
I relatori hanno formulato una proposta di parere favorevole che le Commissioni riunite hanno approvato.
In sintesi:
– l’art. 1 definisce il suddetto oggetto del provvedimento
– L’art. 2 individua nel Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali le autorità preposte all’applicazione del decreto.
– L’art. 3 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell’operatore del settore alimentare che, violando il regolamento (CE) 1924/2006, utilizzi nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che ne incoraggino il consumo eccessivo o diano adito a dubbi sulla sicurezza o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti. La sanzione, da 2.000 a 20.000 euro se le indicazioni sono di carattere nutrizionale, viene maggiorata del 50 per cento quando invece l’indicazione riguarda la salute.
– L’art. 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti posti dall’articolo 4 del regolamento (CE) 1924/2006 relativamente alle bevande contenenti più dell’1,2% di alcool in volume, sulle quali sono vietate indicazioni relative alla salute, mentre quelle nutrizionali sono ammesse, ma solo se riguardano il basso tenore alcolico o la riduzione del contenuto alcolico. Anche in questo caso la sanzione è più elevata se la violazione concerne il divieto di indicazioni sulla salute.
– L’art. 5 prevede una sanzione nel caso in cui l’operatore del settore alimentare contravvenga al principio per cui le indicazioni nutrizionali o sulla salute debbono riferirsi agli alimenti pronti per il consumo secondo le istruzioni del produttore.
– L’art. 6 prevede una sanzione amministrativa per l’’operatore del settore alimentare che non fornisca all’autorità competente, entro 30 giorni dall’eventuale richiesta, i dati e gli elementi comprovanti il rispetto del regolamento (CE) 1924/2006.
– L’art. 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell’operatore del settore alimentare che non fornisca, insieme al prodotto, l’etichetta sulla quale è formulata l’indicazione nutrizionale o sulla salute.
– L’art. 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l’impiego (nella etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) di indicazioni nutrizionali non previste nell’elenco previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006.
– L’art. 9 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l’impiego (nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) di indicazioni comparative senza il rispetto delle condizioni poste in materia dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
– L’art. 10 prevede sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli operatori alimentari che (nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) utilizzino indicazioni sulla salute in modo scorretto, diverse da quelle autorizzate dal regolamento (CE) n. 1924/2006 (art. 13 e segg.)
– L’art. 11 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per l’operatore del settore alimentare che impieghi indicazioni sulla salute vietate ai sensi dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
L’art. 12 riguarda l’eventuale reiterazione di una violazione fra quelle oggetto del presente decreto. In tal caso, piò essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da dieci a venti giorni lavorativi.