Deposito situazione patrimoniale consorzi e reti soggetto in relazione all’esercizio 2018. I bilanci relativi all’esercizio 2018, come già avvenuto per gli scorsi esercizi, devono essere depositati al Registro delle Imprese attraverso il formato “Xbrl” (formato elettronico elaborabile). La nuova tassonomia versione PCI 2018-11-04 é obbligatoria per i depositi eseguiti a partire dal 1° marzo 2019.

La previgente tassonomia PCI 2017-07-06 potrà essere utilizzata in due casi:

– fino al 28.02.2019 per esercizi chiusi in data 31.12.2018 o in date successive (si tratta dei bilanci depositati entro il 28.02.2019);

– successivamente al 28.02.2019 ma non oltre il 31.12.2019 solo per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche introdotte con il D.Lgs. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31.12.2018.

Premesso questo per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna e delle Reti Soggetto, da effettuarsi entro il 28.02.2019 si può utilizzare la Tassonomia PCI 2017-07-06.

Si ricorda che con una nota Integrativa si devono indicare “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni” (L. 124/2017). Pertanto, i consorzi e le Reti Soggetto che nel 2018 hanno ricevuto i predetti benefici e utilizzano la tassonomia PCI 2017-07-06 per il deposito della situazione patrimoniale devono darne informazione anche se nel tracciato non è presente lo specifico campo denominato “Informazione ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017  n. 124” introdotto nella nuova versione PCI 2018-11-04.

Disciplina del riporto delle perdite per soggetti IRPEF

 La legge di bilancio 2019 modificando |’articolo 8 del Tuir (<<Determinazione del reddito complessivo»), uniforma la disciplina delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF in contabilità semplificata, a quella dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria. Viene inoltre previsto che le perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in S.n.c. e S.a.s. sono computate in diminuzione dei relativi redditi d‘impresa conseguiti nel periodo d’imposta e, per la “differenza”, nei successivi periodi, in misura non superiore all‘80% dei redditi conseguiti e per l‘intero importo che trova capienza in essi.

Viene, inoltre, previsto il limite quantitativo dell‘80% al riporto delle perdite (senza vincoli di tempo) – analogamente ai soggetti IRES – in luogo del vigente riporto quinquennale. Sul piano temporale, le suddette disposizioni – per i soggetti in contabilità semplificata ed ordinaria – si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (ossia dal 2018, per i soggetti con periodo d’imposta solare). Resta fermo, invece, quanto previsto da||’artico|0 8 del Tuir per gli esercenti arti e professioni. (Riferimenti Normativi: Legge I45/2017, art. 1, commi 23-26).