Dlgs di attuazione direttiva 2014/63/UE ( che modifica direttiva 2001/110/CE) sul miele
Nello specifico, in applicazione della norma europea, si stabilisce che il polline vada considerato come una componente naturale specifica del miele e non un «ingrediente» nel senso previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011, ossia una sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito.
Con riferimento all’etichettatura del miele, la nuova direttiva 2014/63/UE dispone una modifica meramente formale, sostituendo la sigla “CE”, contenuta nell’informazione relativa alle miscele, con quella “UE”. Tale previsione non trova riscontro nel presente decreto perché l’Italia non si era avvalsa in precedenza della facoltà, consentita dalla normativa europea, di prevedere un’indicazione generica nel caso di miscele di miele. In Italia, infatti, resta in vigore l’obbligo per i produttori italiani di indicare il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto anche quando si tratta di miscela di mieli provenienti da più Paesi, ai fini di un’informazione corretta e trasparente a tutela dei consumatori.