Fino al 30 giugno 2016 sarà possibile optare per il regime del Patent Box anche in relazione ai redditi derivanti dall’utilizzo di marchi e know how e godere di una significativa riduzione del carico fiscale per almeno cinque anni.
Dopo tale data, il rischio è che per tali beni immateriali venga sollevata una questione di incompatibilità della normativa italiana rispetto agli orientamenti OCSE.
In particolare, ricordiamo che l’Action 5 – che contiene le linee guida che i Paesi OCSE sono invitati a seguire per disciplinare i propri regimi di Patent Box – prevede l’esclusione dei marchi e del know-how, facendo salva la possibilità di garantire fino al 2021 il regime previgente a chi abbia esercitato l’opzione entro fine giugno 2016.
Lo precisa anche l’Agenzia delle entrate nella Circolare 7 aprile 2016, n. 11 (redatta in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico), laddove sottolinea che “tutte le questioni interpretative prospettate al fine dell’applicazione della “Patent Box” italiana dovranno far riferimento, dopo il 30 giugno 2016, ai principi OCSE appena richiamati e successive versioni, a meno che la normativa italiana non preveda diversamente”.
La finestra per l’accesso al beneficio quinquennale, attualmente aperta in Italia, potrebbe dunque presto richiudersi per alcune tipologie di beni immateriali. Per chi fosse interessato ad aderire al regime del Patent Box per l’anno 2016, pertanto, si suggerisce di optare per i marchi e/o il segreto industriale, entro il 30 giugno 2016.
Per quanto riguarda le piccole imprese, in particolare quelle operanti nel settore delle manifatture, la “creazione” di know-how è particolarmente diffusa.
Per know-how, precisa l’Agenzia, si intende quel “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che deve essere: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”) (per ulteriori dettagli si rinvia al par. 4.1.5 della Circolare AE 7 aprile 2016, n. 11).
Per poter accedere al regime di tassazione agevolata, lo ricordiamo brevemente, è necessario entro il termine del 30 giugno 2016 presentare all’Agenzia – Ufficio Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento 14 – l’istanza di ruling da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero brevi mano direttamente all’ufficio, che rilascerà attestazione di avvenuta ricezione. L’istanza deve avere un contenuto minimo essenziale, costituito sia da informazioni di carattere anagrafico, sia alcune informazioni volte ad identificare genericamente, per tipologia, i beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare, l’eventuale vincolo di complementarietà esistente e la ricerca e sviluppo effettuata.
Prudenzialmente, entro il medesimo termine del 30 giugno, si consiglia di esercitare l’opzione per il Patent Box attraverso la trasmissione telematica dell’apposito modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, n. 144042, utilizzando il software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, denominato “PATENT BOX”.
Con riferimento alle modalità di accesso alla procedura di ruling per le PMI, nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, ed è questo il caso del know how, fermo restando l’obbligo per il contribuente di fornire le informazioni essenziali sopra precisate, è prevista una semplificazione in termini di contenuto delle memorie e della documentazione di supporto da presentare entro 120 giorni dalla data dell’istanza.
Nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, infatti, non è obbligatorio illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati. Questi ultimi potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.
Con una circolare di prossima emanazione verranno forniti ulteriori dettagli in merito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di Patent Box.