Proroga versamenti: serve chiarezza su possibilità di versare sino al 20 agosto con la maggiorazione”

Con la risoluzione n.78/E del 31 agosto 2015, l’Agenzia delle entrate analizza il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi della plusvalenza derivante dalla cessione dell’unica azienda detenuta da un’impresa familiare.

Secondo l’Agenzia delle entrate non si rendono applicabili i criteri d’imputazione dettati dal TUIR per la tassazione della plusvalenza relativa alla cessione dell’azienda da parte di una impresa familiare.  Trovano, invece, applicazione i criteri civilistici di cui all’articolo 230-bis del c.c., in base ai quali la plusvalenza è imputabile interamente in capo all’imprenditore, unico titolare dell’impresa, con la conseguenza di essere fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari.

In particolare, il documento di prassi esamina il caso di un contribuente che avendo ricevuto nel 2012 in donazione dal coniuge un ramo d’azienda assunto in continuità di valori fiscali, procedeva alla successiva costituzione di un’impresa familiare. L’avvio dell’attività dal parte del coniuge/donante risaliva al 1988. Ciò premesso, il contribuente,  avendo intenzione di cedere nel corso del 2013 l’azienda ricevuta in donazione ad un terzo soggetto, con istanza di interpello chiedeva all’Agenzia delle entrate di conoscere quale fosse il corretto trattamento fiscale dell’eventuale plusvalenza realizzata.

Con riferimento alla fattispecie su esposta, l’amministrazione finanziaria precisa che: 

  1. la plusvalenza realizzata dall’impresa familiare è imputabile interamente in capo all’imprenditore, unico titolare dell’impresa, con la conseguenza di essere fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del TUIR;
  2. la plusvalenza derivante dalla cessione dell’impresa familiare ha rilevanza fiscale concorre alla formazione del reddito d’impresa secondo il principio di competenza, non potendo rientrate tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera h-bis. Quest’ultima disposizione, infatti, trova applicazione solo quando i donatari, prima di procedere alla cessione, non abbiano continuato l’attività d’impresa. Circostanza che si è, invece, verificata nel caso oggetto della risoluzione;
  3. è applicabile la tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera g) del TUIR trattandosi, nel caso di specie,  di cessione di azienda a titolo oneroso detenuta da più di 5 anni.  Nel computo del periodo di possesso, infatti, precisa l’Agenzia, assume rilevanza anche il periodo in cui l’azienda era posseduta dal coniuge donante.

Il contribuente, pertanto, potrà optare per la tassazione ordinaria in un unico esercizio, ovvero per la tassazione separata.

La risoluzione precisa, poi, che considerate le obiettive condizioni di incertezza sul tema, frutto delle diverse interpretazioni fornite in passato dalla stessa Agenzia delle entrate, non saranno applicate sanzioni qualora la plusvalenza realizzata dalla cessione sia stata ripartita tra il titolare dell’impresa e i collaboratori familiari.