In base all’attuale prassi, il presupposto per il rilascio del DURC al soggetto che ha presentato istanza di rateizzazione, si realizza al momento del pagamento della prima rata del piano di ammortamento trasmesso dall’agente della riscossione, cioè allorché tale soggetto manifesti l’effettiva volontà di adempiere allo stesso piano e saldare, seppure in forma dilazionata, il suo debito.
Ma ciò impedisce il rilascio del DURC tra la presentazione della domanda ed il pagamento della prima rata indicata dall’amministrazione, con evidenti difficoltà per le imprese, come da subito evidenziato da CNA Costruzioni, stanti i tempi non brevissimi determinati dal numero delle istanze.
A causa del mancato raccordo tra la normativa fiscale e previdenziale, pertanto, l’interrogante, onorevole Menorello, evidenziava che molte imprese, che hanno debiti previdenziali anche di modesta entità, potrebbero decidere di non aderire, non trovandolo conveniente, all’istituto della cosiddetta rottamazione delle cartelle recentemente introdotto.
Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche socialiLuigi BOBBA, inoltre, nella risposta precisa che “la lettera della norma che introduce il nuovo istituto della definizione agevolata prevede che ai fini dell’estinzione del debito non vadano corrisposte «sanzioni» senza distinguere tra sanzioni amministrative, tributarie o civili quali sono quelli in argomento che integrano una quota risarcitoria prevista dalla legge per il mancato pagamento dei debiti contributivi.
Tenuto conto della diversa struttura degli obblighi tributari e previdenziali con particolare riferimento agli accessori del debito, deve precisarsi che, ai fini della definizione agevolata di cui si discute, non sembra debbano ritenersi incluse nel novero delle somme dovute le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato versamento dei contributi o premi previdenziali ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, come ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 5076 del 11 marzo 2015, sono da qualificarsi alla stregua di «sanzioni civili».
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CAMERA DEI DEPUTATI Giovedì 30 marzo 2017
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 794.
Lavoro pubblico e privato (XI)