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DURC positivo alla presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle

Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. manovrina), così come proposto dalla CNA in più occasioni, dispone che in caso di “rottamazione” di cartelle esattoriali relative ad omessi versamenti di contributi, il rilascio del DURC positivo si ottiene a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Pertanto tutti coloro che hanno fatto richiesta di rottamazione entro lo scorso 21 aprile, qualora richiesto, vedranno il rilascio da subito del DURC positivo senza attendere il pagamento della prima rata o dell’unica rata relativa al piano di rottamazione che sarà approvato.

Ovviamente la norma sottolinea anche che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate previste dal procedimento di definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

Tale disposizione viene accolta con favore perché, in particolare, elimina il danno riportato dalle imprese che avendo una rateizzazione in corso, per il solo fatto di manifestare la propria volontà di adesione alla definizione agevolata, correvano il rischio di vedersi un DURC negativo senza più la possibilità di partecipare a gare e appalti pubblici, fino al pagamento della prima rata della rottamazione.  

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