Sul portale http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ è disponibile il vademecum – aggiornato al 10 luglio 2017 – per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che possono accedere alle detrazioni fiscali del 70% o del 75%.

La relativa documentazione – allegati A ed E del “decreto edifici” – potrà essere inviata all’Enea tramite il portale http://finanziaria2017.enea.it a partire dal 15 settembre 2017.

VADEMECUM PER L’USO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (Art.1, comma 2, lettera a) punto 3 della legge 11 dicembre 2016 n. 232) (aggiornato al 10 luglio 2017)

a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%);

b) stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009-“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”- “decreto linee guida” – (detrazione fiscale del 75 %).

CHI PUO’ USUFRUIRNE:

– coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica;

– gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con il pagamento dei tributi previsti;

– è possibile, per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni optare per la cessione del credito.

LIMITI DI SPESA

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2017.

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

– alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;

– deve essere dotato di impianto di riscaldamento (centralizzato o impianti autonomi) secondo la definizione del D.lgs 192/05 e successive modificazioni.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:

– deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;

– deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);

– deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;

– può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;

– devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum “schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;

– per gli interventi di tipo b) con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva

ed inoltre devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

– le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici” quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.).