Gli imprenditori individuali che intendano estromettere dal patrimonio aziendale beni immobili strumentali per destinarli al proprio consumo personale, hanno tempo fino al prossimo 31 maggio per esercitare l’opzione e godere della normativa fiscale di favore reintrodotta Legge di stabilità 2016, dopo diversi anni di attesa (art. 1, comma 121, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
In luogo delle imposte ordinarie IRPEF ed IRAP, infatti, gli imprenditori individuali possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile ed il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso. Ricordiamo che si deve trattare di immobili già in possesso alla data del 31 ottobre 2015.
Il testo di legge presenta, tuttavia, alcune ambiguità che potrebbero indurre in errore i contribuenti circa il corretto comportamento da adottare. In particolare, la norma sull’estromissione prescrive che l’opzione vada esercitata entro il 31 maggio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. Da qui il dubbio, sollevato da diverse sedi territoriali della Confederazione, se il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovesse avvenire entro il 31 maggio per potersi considerare perfezionata l’opzione.
Nonostante il tenore letterale della norma, l’esercizio dell’opzione avviene sempre attraverso il comportamento concludente del contribuente che può consistere anche in una scrittura contabile datata 31 maggio 2016 che evidenzi lo stralcio del bene dal patrimonio aziendale (Circolare 15 aprile 2008, n.39/E).
Il perfezionamento dell’opzione si verifica in ogni caso con il pagamento dell’imposta sostitutiva. La medesima norma sull’estromissione richiama, in quanto compatibili, le regole sulle assegnazioni agevolate dei beni ai soci, in presenza di liquidazione o trasformazione della società. Secondo queste ultime, in particolare, l’imposta sostitutiva dovrà essere versata per il 60% entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.
In una circolare di prossima emanazione, l’Agenzia delle Entrate ufficializzerà tale interpretazione.