GAZZETTA UFFICIALE n. 283 del 3 dicembre 2016
CIRCOLARI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 16 novembre 2016, n. 0361078
Disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19.
Relativamente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale, la cui applicazione entra in vigore il prossimo 13 dicembre 2016. Allegato V, punti 18 e 19, confermiamo quanto già inviato lo scorso 10 novembre.
La Circolare è stata firmata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal MInistero della Salute, quindi da questo momento è ufficiale ed applicabile.Vengono di fatti chiariti, fra le altre cose, i due punti più controversi dal punto di vista della corretta interpretazione, ovvero cosa si intende per: “piccole quantità”:
Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite a livello comunitario. La deroga del punto 19 dell’allegato V include, inoltre, gli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali e le forniture il cui valore complessivo non supera la soglia di fatturato prevista per l’identificazione delle microimprese.
cosa si intende per “ambito locale”:
“Analogamente a quanto chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, il concetto di “livello locale”, come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale”.
Il “livello locale” può essere identificato, in analogia alle predette Linee guida, “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.
Questo rappresenta per le nostre imprese di produzione e trasformazione alimentare un indubbio vantaggio, che dobbiamo valorizzare come CNA fra i nostri associati, alle prese con una crisi infinita e con adempimenti burocratici crescenti.
E’ chiaro che chi opera con la GDO, l’obbligo della dichiarazione nutrizionale permane. Inoltre la dichiarazione nutrizionale può essere intesa anche come “vantaggio competitivo” perchè consente di confrontare il proprio prodotto, in termini di zuccheri, sali, grassi etc. con altri in commercio e quindi risultare al consumatore migliore rispetto alla concorrenza.
Quindi oltre a richiamare al successo ottenuto, dobbiamo allo stesso momento saper consigliare al meglio l’impresa associata.