Chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli in merito al mantenimento della licenza fiscale solo per per gli esercenti la vendita di alcolici all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 9 ottobre 2017, n. 113015 – D.Lgs. n.504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall’obbligo di denuncia. Campo di applicazione ha chiarito, in via interpretativa, che non sono soggetti a denuncia:
– gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
– la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
– gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
– gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
– la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici
– la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.
Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.