Site icon CNA

Esonero contributi settore agrituristico, vitivinicolo e birra: domande dal 27 marzo 2022

Come CNA Agroalimentare avevamo chiesto sostegno reale alle imprese che in questi due anni hanno visto ridurre i propri fatturati per  l’epidemia da COVID e per, la diminuzione dei flussi turistici. L’INPS finalmente  pubblica una nota dove chiarisce le modalità  operative di richiesta per l’esonero contributivo riservato alle filiere dei settori agrituristico, vitivinicolo e della birra con l’art. 70 del DL 73 2021 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;73~art70#:~:text=Art.,settori%20agrituristico%20e%20vitivinicolo%201. –  Sostegni bis.  Si tratta del messaggio 1216 del 16 marzo 2022 e illustra in dettaglio anche le modalità di esposizione dell’esonero nei flussi uniemens, che potrà avvenire dal periodo di competenza  maggio 2022.

Con la circolare 156 del 21 ottobre 2021 INPS  aveva  fornito  le istruzioni  generali su:

  1. Soggetti beneficiari
  2.  Misura dell’esonero, esclusioni  e risorse stanziate
  3. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato,

Esonero contributivo febbraio 2021 a chi e quanto spetta

L’esonero riguarda datori di lavoro e lavoratori autonomi del settore agricolo   contraddistinti dai seguenti codici ATECO:

Still Life with a draft beer by the glass.

 L’agevolazione  è riconosciuta nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni spettanti nel periodo di riferimento ovvero:

  1. Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021
  2. Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta nell’anno 2021, 

Restano dovuti invece  premi e contributi dovuti all’INAIL in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell’esonero. Nei casi in cui la contribuzione previdenziale e assistenziale sia dovuta in misura ridotta, l’importo è riconosciuto nei limiti  del dovuto

L’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge  n. 296/2006, alle seguenti condizioni:

La circolare precisava che l’istituto si riserva la possibilità di controlli successivi in merito ai requisiti e che  la mancanza della conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili comporta  il respingimento  dell’istanza o  l’annullamento del provvedimento già emanato con  recupero della contribuzione dovuta  e applicazione delle sanzioni civili.

Esonero contributivo febbraio 2021: domande dal 27 marzo al 26 aprile

 Il messaggio  1216  giunge dopo la conferma della UE  dell’applicabilità delle nuove soglie di massimale di aiuti di stato al settore agricolo,  informa che il modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà disponibile :

Solo dal 27 marzo 2022  il modulo  potrà essere  convalidato  e inviato.

Il termine di presentazione della domanda è il 26 aprile 2022., fermo restando il limite delle risorse disponibili. pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021,.

Fa fede quindi per l’erogazione l’ordine cronologico (data e ora) di invio della domanda

Nuovi massimali aiuti di stato

lunch with a view – table against beautiful landscape in Tuscany

Nel messaggio INPS  evidenzia,  che a seguito della sesta modifica al Quadro Temporaneo (Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021), la Commissione europea ha prorogato la concessione degli aiuti temporanei al 30 giugno 2022 e ha aumentato il massimale come segue:

Sezione 3.1

Sezione 3.12

Con decisione del 28 gennaio la Commissione ha confermato  la concessione delle agevolazioni  al settore agricolo  fino al 30 giugno 2022.

In sede di compilazione della domanda i richiedenti, dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero oggetto della domanda ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo richiesto.

Circolari INPS

messaggio-numero-1216-del-16-03-2022

Circolare_numero_156_del_21-10-2021

Circolare_numero_156_del_21-10-2021_Allegato_n_1

Exit mobile version