Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 Maggio 2023, in allegato che modifica il decreto 14 ottobre 2022 relativo ai criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica.
Di seguito le novità introdotte:
- All’articolo 1 viene aggiunto il comma 4 bis su ulteriori aiuti ammissibili tra cui:
a. aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472), destinati ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell’innovazione;
b. aiuti per i servizi di consulenza (articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2472), intesi ad aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza;
c. aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472), volti all’organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.” - L’articolo 1, comma 5, del Decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 viene completamente sostituito riportando che, nei limiti delle risorse disponibili, l’attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, le categorie di intervento, l’ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
- L’articolo 1, comma 6, è sostituito da un nuovo testo che stabilisce che i contributi nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, concessi ai sensi del presente decreto, sono esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione europea in quanto risultano compatibili con il mercato interno e con alcune categorie specifiche.
- L’articolo 3, comma 3, viene sostituito da un nuovo testo in cui si dice che l’intensità delle agevolazioni concesse sarà stabilita nei singoli Provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dal Regolamento (UE) 2022/2472. Ad esempio per la consulenza l’importo dell’aiuto, limitato a 1.500,00 euro per consulenza, non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di € 25.000,00 per triennio per la consulenza fornita a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria e fino a un massimo di € 200.000,00 per triennio per la consulenza fornita a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.
- Modificato anche l’articolo 5, sia al comma 3 che al comma 4 nei quali si riporta che che i progetti, sia a carattere nazionale che a carattere locale, si articolano nelle categorie di interventi previste dai Regg. 2022/2472 e 702/2014 e che il Ministero individua, tramite singoli provvedimenti, le categorie di interventi ammissibili per soggetto proponente.
- Gli articoli 10, 13 e 15 vengono sostituiti da nuove specifiche in cui si richiamano alcuni articoli dei Regg. 2022/2472 e 702/2014 per quel che concerne spese ammissibili e percentuali massime erogabili.
- L’articolo 16, anch’esso sostituito da un nuovo testo, sottolinea che il soggetto proponente, per beneficiare dei contributi, deve presentare domanda di contributo scritta, prima dell’avvio delle attività per le quali chiede l’aiuto, nella quale sono contenute le informazioni previste dall’ articolo 6, paragrafo 2.
- Ultima modifica introdotta riguarda l’articolo 17 dove si dichiara che il Ministero comunicherà alla Commissione UE una sintesi degli aiuti previsti nel presente decreto e nei provvedimenti attuativi nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento 702/2014 o all’allegato II del regolamento (UE) 2022/2472.
Ad eccezione di quanto sopra riportato, per tutto il resto restano ferme le disposizioni di cui al Decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163.
Scarica qui la modifica al DM n. 522163/2022