Il provvedimenti si compone di 4 articoli.
Nel primo (Libertà di iniziativa privata) si prevede che esso si applichi “ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.” Mentre “Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa“.
Ma le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso saranno individuate successivamente con altri decreti legislativi. Quelle non espressamente individuate specificamente saranno però libere.
L’art. 2 (Informazione di cittadini e imprese) prevede invece che la pubblica amministrazione adotti “moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni“, e pubblichi sul proprio sito istituzionale i moduli, nonché “l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione“.
È inoltre “vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati” e “la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi“.
Vengono poi apportate (art. 3) alcune modifiche alla legge 241/90, tra cui la previsione che:
Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.
E che “La decorrenza del termine … e e la formazione del silenzio assenso … non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certiÞ cata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti“.
Si segnala che nell’ambito del nuovo art. 19-bis inserito nella 241 viene limitata la casistica che consente di adottare un provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa che viene limitata ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale; negli altri casi l’amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti. La richiesta istruttoria dell’amministrazione interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti espliciti (di divieto di svolgimento o prosecuzione dell’attività o di proroga della sospensione), e decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
L’ultimo articolo contiene le Disposizioni transitorie e di attuazione secondo cui le regioni e gli enti locali si adeguano alle nuove disposizioni entro il 1° gennaio 2017.