Con Decreto del 30 dicembre 2022 pubblicato in GU n 48 del 25 febbraio decreto-agricoltura-fondo-danni-catastrofimeteoclimatiche (1)  si  dispoNE per:

  • la costituzione,
  • il riconoscimento,
  • la gestione
  • ed il finanziamento

del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ai sensi di quanto disposto dall’art. 1,  commi  515  e  seguenti  della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il Fondo è finalizzato al pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti a seguito dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo  o brina e  siccità,  ai  sensi  dell’art.  76  del regolamento  piani strategici e opera conformemente alle disposizioni del regolamento piani strategici e del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027. 

La società di capitali «AGRI-CAT  S.r.l.»  costituita  il 21 luglio 2022 dall’Istituto di servizi  per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell’art. 1, comma 516,  della  legge  30 dicembre 2021, è riconosciuta quale soggetto gestore del Fondo.

Fondo copertura danni catastrofi meteoclimatiche per l’agricoltura: come funziona

Il Fondo opera a copertura dei rischi catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole vegetali sull’intero territorio nazionale nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al  31 dicembre di ciascun anno. 

Il soggetto gestore adotto il regolamento del fondo che prevede tra l’altro il procedimento per la partecipazione dell’agricoltore al Fondo stesso.

Il Fondo, inoltre, determina  le compensazioni da corrispondere agli agricoltori  partecipanti aventi diritto nel limite della disponibilità finanziaria annuale.

Qualora l’entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la disponibilità finanziaria annuale destinata al pagamento delle compensazioni, l’ammontare delle compensazioni è rideterminato sulla base di  un riproporzionamento lineare per tutti gli aventi diritto.

Il capitale del Fondo per il pagamento delle compensazioni  agli agricoltori partecipanti è costituito, per  la  quota  privata, dai prelievi del 3% effettuati dagli organismi pagatori sui singoli agricoltori partecipanti, ai sensi dell’art. 19 del regolamento piani strategici e, per la quota pubblica, dai contributi finanziari di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del medesimo regolamento.

La domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l’anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.
La presentazione della domanda unica autorizza l’organismo pagatore ad eseguire il prelievo obbligatorio in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all’aiuto, nella  misura  del  3% di  ciascun pagamento, secondo le modalità previste dal  decreto recante  le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui all’art. 4,  comma  3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

ll risarcimento

Sono potenzialmente titolati a ottenere il risarcimento del danno  esclusivamente gli  agricoltori partecipanti  che abbiano presentato denuncia di sinistro al Fondo e che risultino ricadenti in aree effettivamente interessate dall’evento catastrofale rilevato.
In presenza di un evento catastrofale che abbia determinato danni alle produzioni, ricorrendo le condizioni richieste per l’attivazione dell’intervento del Fondo, il diritto dell’agricoltore partecipante a  beneficiare delle compensazioni  finanziarie sorge esclusivamente in  presenza di almeno un prelievo relativo alla domanda unica dell’anno in cui si è verificato l’evento catastrofale, indipendentemente dall’entità dello stesso e fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3; in assenza di almeno un prelievo di qualsiasi importo, l’agricoltore può presentare denuncia di sinistro ma il relativo risarcimento potrà essere liquidato solamente a prelievo intervenuto.

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