Le agevolazioni per le imprese danneggiate dalla crisi Russia-Ucraina: 200 milioni per l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto a certe condizioni
Al fine di sostenere le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina, tra le misure approvate in data 2 maggio u.s. il Consiglio dei Ministri ha poi approvato un nuovo decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. dal Governo vi è il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.
Sono stanziati 200 milioni di euro per il 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che abbiano:
- perduto fatturato a causa dalla contrazione della domanda a seguito della crisi ucraina,
- abbiano registrato l’interruzione di contratti e progetti esistenti,
- siano state coinvolte nella crisi delle catene di approvvigionamento.
Attenzione al fatto che con decreto MISE da emanare entro 60 giorni dalla approvazione del decreto di cui si tratta, saranno definite le modalità attuative della misura.
Fondo per imprese danneggiate dalla crisi Ucraina
L’art 18 della bozza di decreto prevede che per l’anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondi perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Sono destinatarie del Fondo le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto è incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra:
- l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore all’entrata in vigore del decreto
- e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019,
- determinata come segue:
- a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- c) per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.
I contributi di cui si tratta che non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 (C 2022/C131 I/01) recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modifiche.