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Fringe benefit anno 2023 – disciplina agevolata del Decreto lavoro: condizioni e procedura

Imprese Contratti di lavoro, arriva il Codice unico

Imprese Contratti di lavoro, arriva il Codice unico

In continuità con quanto avvenuto annualmente dal 2020, anche per il presente anno d’imposta è disposto un intervento diretto ad ampliare il tetto dei cd. fringe benefit (art. 51, c. 3, Tuir).

L’ampliamento ricalca quello introdotto, a fine anno, per l’anno d’imposta 2022, consistente nei seguenti due elementi: a) innalzamento da 258,23 a 3.000,00 euro del limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato del valore complessivo dei beni e dei servizi percepiti nell’anno; b) inclusione, in tale soglia di esenzione, delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Diversamente dall’anno scorso, l’agevolazione non opera per tutti i dipendenti e percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, ma esclusivamente per coloro che, nel 2023, risultino avere figli fiscalmente a carico. La norma specifica che, per gli altri contribuenti, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria (art. 51, c. 3, Tuir).

A carico dei datori di lavoro, è previsto un onere di comunicazione – relativo alla norma e all’attuazione della stessa – solo verso le rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti in azienda.

L’applicazione della disciplina agevolativa da parte del datore di lavoro, inoltre, non opera in via automatica, ma è subordinata all’effettuazione, da parte del lavoratore dipendente, di una comunicazione con cui dichiara di avervi diritto e con cui comunica al datore di lavoro/sostituto di imposta il codice fiscale dei figli.

Riferimento normativo: art. 40, D.L. 4 maggio 2023, n. 48

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