Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito come gestire i rifiuti derivanti dalle attività di taglio di travertino, che rientrano nelle attività di trattamento secondo il D.Lgs.117/2008 relativo ai rifiuti da attività di cava.
Se i rifiuti sono prodotti fuori dal sito estrattivo, possono essere considerati rifiuti di estrazione solo se gli impianti esterni servono esclusivamente il ciclo estrattivo e sono gestiti dallo stesso operatore.
Se il decreto non si applica, si seguono le norme del Testo Unico Ambientale, inclusa la possibile classificazione come sottoprodotti.
I residui possono essere usati per il ripristino ambientale delle cave.
Riferimento: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, interpello n. 214496/2024