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Guida all’accensione degli impianti di riscaldamento

Guida all'accensione degli impianti di riscaldamento Caldaie e termosifoni

Guida all'accensione degli impianti di riscaldamento

Le accensioni degli impianti di riscaldamento dei condomini sono regolamentate da norme precise, in base al D.P.R n. 412 del 26 agosto 1993, che stabilisce le date di accensione da rispettare per ogni regione d’Italia e specifica per quante ore al giorno possono restare in funzione i termosifoni.

Per riuscire a raggruppare comuni con caratteristiche simili a livello di temperature nei mesi più freddi, l’Italia è stata divisa in sei zone climatiche:

I primi via libera all’accensione degli impianti sono scattati lo scorso 15 ottobre, nelle zone comprese nella fascia E, mentre le ultime a ricevere l’autorizzazione per il riscaldamento 2019/2020 saranno le regioni delle zone A, B, C che comprendono i comuni dell’Italia meridionale, dove il clima è più mite e che dovranno attendere il 1° dicembre. Diverso il discorso per quanto riguarda una specifica area climatica, la F – che comprende le provincie di Belluno, di Cuneo e di Trento – che non ha limitazioni orarie e permette l’utilizzo di caldaie e termosifoni tutti i giorni dell’anno.

Per poter capire quando è possibile avviare l’impianto di riscaldamento è necessario controllare in quale zona rientra il proprio comune di residenza, in modo da informarsi sulle norme previste.

Ogni zona climatica, inoltre, ha dei limiti orari giornalieri di accensione degli impianti: si va dalle 6 ore giornaliere di accensione massima della zona A alle 14 ore della zona E.

Normalmente è previsto che i riscaldamenti restino spenti durante la notte e  non restino in funzione oltre le 23 di sera, per poi riprendere a funzionare orientativamente a partire dalle 5 del mattino.

Esistono comunque delle eccezioni che richiedono provvedimenti eccezionali, tra cui anche deroghe alle limitazioni connesse al funzionamento degli impianti di riscaldamento centralizzati. A stabilire la deroga rispetto alla normativa vigente sono i sindaci delle località interessate da eventi climatici particolari.

Invece, per quanto riguarda la temperatura interna di un’abitazione, è previsto un limite di 20 °C, fatta eccezione per le abitazioni, scuole e uffici a cui vengono concessi 2 gradi di tolleranza, mentre per gli edifici adibiti ad attività artigianali di norma sono richiesti non più di 18 °C.

Naturalmente tutto questo vale per gli impianti centralizzati, per gli impianti di riscaldamento autonomi, invece, non sono previste restrizioni, il riscaldamento può dunque essere acceso in qualsiasi momento in base alle esigenze del proprietario.

 

 

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