Il fatto: una stazione appaltante ha chiesto, oltre alle qualifiche SOA, ulteriori requisiti di qualificazione connessi all’espletamento dei “lavori analoghi” all’appalto. La richiesta della PA era relativa sia all’iscrizione al proprio albo, sia al successivo invito alla procedura negoziata.
Gli stessi “lavori analoghi” venivano utilizzati, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, come criterio di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata.
L’ANAC, nella delibera citata, ha precisato che – nel caso specifico sopra menzionato – la modalità di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate non è conforme alle modalità ed ai principi generali in materia di contratti pubblici.
Motivando tale precisazione, l’Autorità ha ribadito la vigenza del principio generale negli appalti pubblici di lavori secondo cui l’attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare, senza che vi sia la necessità (o meglio l’onere) per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione. Tale principio, fermo restando la vigenza – in attesa dell’adozione delle specifiche linee guida in tema di qualificazione degli operatori economici – del regime transitorio (art. 216, comma 14 del Codice) che fa salve le norme del DPR 207/2010 in tema di qualificazione degli operatorie economici, viene sancito dall’ art. 60 del citato Regolamento 207, il quale prevede espressamente che l’attestazione di qualificazione costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”».
L’ANAC evidenzia altresì come tale principio abbia trovato conferma nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro”, nonché nelle linee guida n. 4, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
In ragione di quanto sopra riportato, l’ANAC ha concluso che la modalità operativa di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziata – di cui al “fatto” sopra citato – determina una possibile lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di non discriminazione e par condicio dei concorrenti, e pertanto ne ha deliberato la non conformità ai principi generali in materia di contratti pubblici.
CNA Costruzioni, che si ispira ai principi di trasparenza e concorrenza nel mercato degli appalti pubblici, condivide questo chiarimento e questa presa di posizione istituzionale da parte dell’Autorità anticorruzione.