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I requisiti per escludere la natura commerciale

Come è noto, le attività erogabili dagli Istituti di patronato sono state completamente riscritte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015.

In particolare, il riformulato articolo 10 della Legge che disciplina gli Istituti di patronato (Legge 30 marzo 2001, n. 152), attribuisce a tali Enti la possibilità di svolgere una serie di attività, in passato non contemplate, sia nei confronti di soggetti privati – cittadini ovvero imprese – sia nei confronti di soggetti pubblici.

Con riferimento ai nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nel finanziamento pubblico, si è posta la necessità di individuare quale fosse il corretto trattamento fiscale, posto che, la maggior parte di essi, per loro natura sarebbero da considerarsi attività commerciali, con la conseguente necessità di dover aprire la partita IVA per poter essere erogati (a meno che non si ricorre all’istituto della “decommercializzazione” disciplinato dall’art. 148 del TUIR).

Al fine di escludere la natura commerciale dei nuovi servizi e conseguentemente consentire al Patronato di erogarli senza che sia necessario l’apertura di una partita IVA, si può ricorrere all’istituto della “decommercializzazione” applicabile ad Epasa-Itaco in virtù dell’articolo 18, comma 2  della legge 152/2001.

Ed è stata proprio questa la scelta organizzativa della Confederazione, resa pubblica durante il seminario “Il Progetto CNA Cittadini” tenutosi presso l’Auditorium della CNA Nazionale il giorno 9 maggio u.s

A tal proposito, si allega la Circolare 10 maggio 2017, n. 4 nella quale sono analizzate le varie soluzioni fiscali percorribili in riferimento alla tipologia e alla modalità di erogazione dei vari servizi nonché la nota predisposta in occasione del seminario “Il Progetto CNA Cittadini” in cui è contenuta la scelta organizzativa della Confederazione.

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