È stato pubblicato in Gazzetta l’atteso “Decreto Aiuti” (Decreto-Legge n. 50/2022), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
L’articolato intervento normativo, oltre a prevedere misure in materia di energia, a sostegno della liquidità delle imprese, della ripresa economica e misure relative alla crisi ucraina, introduce alcune indennità una tantum per lavoratori e pensionati, volte a ristorare i beneficiari dalla significativa perdita di potere d’acquisto derivante dagli attuali rincari e dinamiche inflazionistiche.
Data la eterogeneità dei potenziali beneficiari, è utile raggruppare concettualmente le categorie dei medesimi in tre diverse tipologie: lavoratori autonomi e dipendenti, percettori di specifiche indennità previdenziali o assistenziali (NASpI, Reddito di Cittadinanza, ecc.), e pensionati.
La misura, di importo pari a 200 euro netti per la quasi totalità dei beneficiari, è generalmente riconosciuta a fronte di un reddito, derivante dall’attività lavorativa per la quale si ha diritto all’indennità stessa, non superiore a 35.000 euro.
Ma per i lavoratori autonomi la disciplina presenta, ancora una volta, delle peculiarità, in termini di importo e limite di reddito da considerare ai fini del diritto al contributo, che ricalcano lo schema già adottato con il ben noto esonero contributivo parziale, di cui alla Legge n. 178/2020.
Come per l’esonero contributivo, infatti, l’una tantum prevista dal “Decreto aiuti” spetta ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (artigiani, commercianti, CD/CM e professionisti iscritti presso la Gestione separata), e ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private.
Allo stesso modo, anche il “Decreto Aiuti” istituisce un apposito Fondo (“Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti”), con una dotazione finanziaria e limite di spesa pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022 (erano 2.500 milioni per l’esonero parziale), e si demanda ad un apposito Decreto ministeriale, da adottare entro il 16 giugno 2022, di stabilire criteri e modalità per la concessione dell’indennità, compreso il limite di reddito utile per ottenere il beneficio stesso del quale, a differenza dell’esonero contributivo, nella legge istitutiva non si fa menzione.
Da quanto sopra ne deriva che l’importo del beneficio spettante ai lavoratori autonomi non è predefinito, come per le altre categorie, in misura pari a 200 euro, ma varierà sulla base del numero complessivo dei beneficiari e del limite di reddito previsto dal Decreto attuativo.
Tuttavia, sebbene per una compiuta valutazione della misura occorrerà attendere la pubblicazione del citato Decreto, è possibile sin da ora ipotizzare, sulla base dei dati conosciuti, che le somme stanziate potranno essere insufficienti a garantire ai lavoratori autonomi il medesimo importo di 200 euro riconosciuto alla generalità dei lavoratori.
In effetti, la platea dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS interessate ammonta a 4.380.345 (dati: Rendiconto INPS 2020), cui occorre aggiungere circa 1.500.000 di professionisti iscritti presso le casse di previdenza private. Alla luce di questi dati, i 500 milioni di euro stanziati darebbero luogo ad una indennità di importo addirittura inferiore a 90 euro, per una platea gran parte della quale si attesta su redditi inferiori a 35.000 euro.
Vero è che il disposto normativo precisa che la misura è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo “Decreto Aiuti” (Bonus sociale e crediti d’imposta per energia elettrica, gas e per gli autotrasportatori), le quali, laddove esigibili, dovrebbero essere più vantaggiose per gli interessati, con contestuale disimpegno di risorse utili ad incrementare l’importo dell’una tantum spettante.
Ma è altrettanto vero che anche tali previsioni compensative sono sottoposte a limiti di spesa, per cui sarà necessario valutare con attenzione a quale misura ricorrere, nell’auspicio che il Decreto attuativo per l’una tantum sia emanato nei tempi stabiliti, giacché l’intempestiva erogazione produrrebbe, per altro verso, effetti di squilibrio e iniquità.
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