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IL CIN E I DISPOSITIVI E REQUISITI DI SICUREZZA

Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Tali obblighi non si applicano alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere) poichè, per queste ultime (ivi compresi gli agriturismi), restano fermi e vigenti gli obblighi già previsti dalla normativa vigente.
Il termine dal quale occorre rispettare i suddetti requisiti di sicurezza coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale).
Infatti, il CIN è assegnato previa presentazione di un’istanza corredata di una dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.
La normativa sul CIN stabilisce che è soggetto all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi. Esclude da tale obbligo Bed &Breakfast o gli Affittacamere che però sono già soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza.

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