CNA Costruzioni: al via la trattativa per il rinnovo del Ccnl Edilizia

Il Consiglio di Stato ha stabilito che la Stazione Appaltante può legittimamente introdurre limiti al subappalto, se motivati da profili di complessità tecnica delle lavorazioni. La sentenza n. 4161 del 9 maggio 2024, emessa nell’ambito di una procedura per l’affidamento dei lavori per un nuovo edificio scolastico, ha confermato la legittimità del diniego di autorizzazione al subappalto eccedente il 30% previsto dalla norma.

La decisione si è basata sul fatto che il divieto di subappaltare alcune prestazioni oltre una certa soglia era motivato dalla “complessità tecnica delle lavorazioni”, richiedendo quindi l’esecuzione diretta da parte dell’appaltatore per garantire la corretta esecuzione dei lavori.

L’impresa aggiudicataria, dopo la stipula del contratto che ribadiva i limiti al subappalto, aveva chiesto di poter subappaltare oltre il limite previsto. La richiesta è stata respinta dalla Stazione Appaltante e successivamente confermata dal Tribunale Amministrativo Regionale e dal Consiglio di Stato, nonostante il richiamo della ditta alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la Corte di Giustizia UE non ha escluso la possibilità di fissare limiti quantitativi al subappalto, purché non siano generali e astratti. Nel caso specifico, il limite del 30% era legato a una specifica categoria di prestazioni e giustificato da ragioni tecniche precise.

Anche la normativa nazionale, inclusi l’art. 105 del Codice del 2016 e l’art. 119 del nuovo Codice dei contratti pubblici del 2023, consente di introdurre limiti al subappalto basati su valutazioni specifiche dell’Amministrazione.

Il subappalto rimane un tema controverso, bilanciando la liberalizzazione del mercato con la necessità di prevenire elusioni normative e infiltrazioni criminali. Questa sentenza sottolinea l’importanza per le imprese di valutare attentamente i limiti al subappalto previsti dai bandi di gara per evitare sanzioni o risoluzioni contrattuali.

Sentenza.