Site icon CNA

Il Consiglio di Stato esclude che con il nuovo codice si possano bandire gare di servizi ad alta intensità di manodopera col massimo ribasso

CNA

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado ed annulla gli atti di gara impugnati con il ricorso introduttivo in primo grado, in quanto «nell’ambito dell’art. 95, tra il comma 3 (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v’è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali v’è quello dei servizi ripetitivi), è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell’o.e.p.v. che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall’entità dello sforzo motivazionale dell’amministrazione.»

Exit mobile version