Il Consiglio di Stato con l’Ordinanza N. 01522/2016 del 15 aprile 2016 ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito:

Se gli artt. 47 secondo alinea e 48 terzo alinea della Direttiva 2004/18/CE, come sostituiti dall’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una disciplina normativa nazionale che esclude, o possa essere interpretata nel senso che esclude, la possibilità per l’operatore economico, ossia per il soggetto che concorre alla gara, di indicare altra impresa in luogo di quella originariamente assunta quale “impresa ausiliaria”, che abbia perduto o abbia visto ridurre i requisiti di partecipazione, e quindi comporti l’esclusione dell’operatore economico dalla gara per fatto non a lui riconducibile né oggettivamente né soggettivamente”.

Della questione dovrà tener conto anche l’ANAC nella predisposizione delle Linee Guida delegate all’Autorità dall’art. 83 del nuovo Codice.

 

Fonte: IPSOA www.quotidianogiuridico.it